Statuto

FONDAZIONE PASQUALE CELOMMI ETS

Titolo I

                                                                                               DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPI DELL’ENTE

                                                                                                                    Art. 1 – DENOMINAZIONE

La Fondazione Pasquale Celommi, Ente del Terzo Settore, viene istituita, ai sensi del D.Lgs. 117/2017, in continuità con la Fondazione Pasquale Celommi ONLUS la quale è stata costituita il 16 febbraio 2007, giusto atto del notaio Andrea Costantini di Teramo, Repertorio n. 55471, Raccolta n. 23265, ed ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica dalla Prefettura di Teramo il 09/07/2007, prot. n. 12447/Area IV e l’attribuzione dello stato di ONLUS dalla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate, prot. n. 12224 del 28/03/2007, ex art. 3, co. 2, DM 18/07/2003 n. 266, ai sensi dell’art. 10, del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, in quanto essa opera anche per la tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico.
La Fondazione è costituita per volontà testamentaria della professoressa Fulvia Celommi ed è intitolata a suo nonno pittore, Pasquale Celommi,”l’artista abruzzese che nei suoi dipinti esaltò i valori religiosi, sociali e morali della sua terra e della sua gente”.

Art. 2 – SEDE

La Fondazione ha sede in Torricella Sicura (TE), alla via A. De Gasperi n. 103, presso la Villa “Capuani-Celommi”, immobile di pregio dichiarato di interesse particolarmente importante, ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett. a del D.Lgs. 29/10/1999 n. 490, dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, decreto 11/03/2000, prot. 11645. La Fondazione può disporre di altre sedi, utili al perseguimento delle finalità statutarie.

Art. 3 – FINALITÀ

La Fondazione non ha fini di lucro ed è Istituto di cultura teso ad esaltare i valori morali, etici ed estetici dell’uomo.
Essa, nel perseguire esclusivamente finalità di utilità sociale, civiche e solidaristiche di interesse generale, svolge attività di promozione, di formazione, di ricerca e di studio nel settore della cultura, delle arti figurative e non figurative e della comunicazione, nella forma di azione volontaria o di erogazione, produzione o scambio di beni e/o servizi.
Tra le attività di interesse generale, ai sensi D. Lgs. 117/2017, art. 5, co. 1, lett. d), e), f), h) i), k), l), v), z), si esplicitano le seguenti aree:
1. educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; in particolare cura lo sviluppo della conoscenza nei campi: delle arti, in particolare di quelle figurative e musicali; dell’architettura della città e del territorio con particolare attenzione alla cultura del progetto architettonico, urbano, urbanistico, tecnologico, del restauro e del paesaggio; della storia, soprattutto negli aspetti metodologici; del patrimonio storico-artistico e archeologico, promuovendo la comprensione dei valori di cui è portatore attraverso attività di valorizzazione a carattere formativo ed espositivo per una fruizione accessibile ed eterogenea; delle tradizioni locali colte anche attraverso l’espressione folcloristica; linguistico, con priorità dell’insegnamento delle lingue greca e latina, ma anche dei dialetti locali, quale patrimonio indispensabile per l’identificazione e la coscienza dell’autenticità popolare; delle scienze, finalizzate alla creazione e al recupero della coscienza dell’ambiente e per la difesa del paesaggio naturale; della medicina naturale centrata sulla prevenzione e su una visione olistica tra fattori biotici e abiotici; dell’agricoltura e dell’alimentazione salutare e tradizionale; delle scienze astronomiche, soprattutto nella prospettiva storica e della divulgazione scientifica;
2. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
3. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
4. ricerca scientifica di particolare interesse culturale e sociale;
5. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
6. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
7. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
8. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
9. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
Per il raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo la Fondazione può:
a. esercitare attività accademica in forma stabile, congressuale, seminariale o periodica;
b. collaborare con Università, Accademie e Centri di ricerca;
c. istituire o gestire scuole, corsi di perfezionamento o di specializzazione, corsi di aggiornamento, di orientamento rivolti a professionisti, docenti e ad altri operatori negli ambiti di interesse generale;

d. istituire, promuovere, sovvenzionare o gestire borse di studio e di ricerca scientifica, negli ambiti ritenuti di interesse generale. Le borse potranno essere assegnate a persone meritevoli in considerazione di: titoli scolastici posseduti, titoli scientifici acquisiti, lavoro di ricerca già svolto o da svolgere, nonché di altri requisiti che potranno essere individuati dal CdA della Fondazione;
e. partecipare e sostenere l’attività di Associazioni, Ordini professionali o Enti nazionali ed internazionali perseguenti gli stessi scopi;
f. gestire una propria biblioteca specialistica e propri archivi;
g. promuovere e realizzare iniziative editoriali (scritte, audiovisive e di tipo informatico);
h. promuovere, organizzare e finanziare convegni, riunioni, mostre, eventi espositivi nonché seminari di studio su argomenti di interesse oltre a organizzare e partecipare al confronto pubblico nelle materie di cui al presente articolo.
Esercitare ogni altra attività necessaria alla realizzazione degli scopi statutari che il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuna, da realizzarsi anche con mezzi, strumenti e modalità non espressamente riportati nei commi che precedono.

Gli utili di tali attività dovranno essere interamente destinati ai fini istituzionali essendone vietata, sotto qualunque forma, la distribuzione.
La enunciazione inclusa in questo articolo è meramente esemplificativa e non esaustiva, rimanendo nella facoltà della Fondazione svolgere ogni altra attività analoga alle precedenti o, comunque, utile per il conseguimento delle proprie finalità nel rispetto del co. 1, art. 10, D. Lgs. 460/1997 e s.m.i., e del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., quali quelle descritte nell’art. 5, co. 1, lettere: g) formazione universitaria e postuniversitaria, n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della L. 11 agosto 2014, n. 125, e s.m.i.; o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un’area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l’accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l’obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un’esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile; q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; s) agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni; w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
La Fondazione, inoltre, potrà svolgere attività diverse da quelle indicate, considerandole secondarie e strumentali, ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 6 del D. Lgs. 117/2017. La loro individuazione potrà essere successivamente integrata e modificata dall’Organo di Amministrazione.

                                                                                                 Art. 4 – ATTIVITÀ STRUMENTALI E CONNESSE

La Fondazione può fornire adeguato sostegno organizzativo e pubblicitario a tutte le iniziative di cui all’art. 3 del presente Statuto e, per il raggiungimento dei propri scopi, tramite il suo CdA, tra l’altro, può:
1. istituire e gestire una o più sedi museali, ovunque situate, eventualmente assumendole in proprietà o in comodato, per la conservazione, lo studio, l’esposizione e la fruizione dei beni culturali;
2. acquistare o accogliere in comodato o in deposito, le opere che accrescono il patrimonio e, comunque, ogni altro bene materiale afferente alla sua funzione e ai suoi scopi;
3. perfezionare atti e stipulare accordi strumentali alle proprie attività, contratti di compartecipazione, partenariato, sponsorizzazione, pubblicità, contratti d’appalto e forniture, anche per la gestione di sedi museali, biblioteche e archivi, nonché convenzioni con Enti pubblici e Istituzioni culturali sovranazionali, comunitarie, nazionali, con Università e Istituti d’istruzione e di cultura, con soggetti privati, case editrici, stamperie, editori radiotelevisivi, telematici e musicali;
4. assumere partecipazioni in altri organismi pubblici o privati aventi fini analoghi;
5. aderire ad istituzioni aventi scopi analoghi od affini ai propri;
6. promuovere e svolgere altra iniziativa anche di natura commerciale e finanziaria, nei limiti e con i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, purché non sia puramente speculativa, ma funzionale ai propri scopi;
7. strutturarsi in Dipartimenti e, per ciascuno, eventualmente, individuare un direttore.

Titolo II

PATRIMONIO
Art. 5 – PATRIMONIO
Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate di qualunque tipologia, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria all’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Ai fini di cui sopra, pertanto, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi della Fondazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con la Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti del terzo Settore.
L’Ente può costituire e destinare uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.
 
Il patrimonio, aggiornato annualmente, è costituito:
 
a. dai beni derivanti da atti testamentari e da ogni altro bene mobile e immobile che pervenga tramite donazione o successione e da ogni altra elargizione liberale;
b. dai fondi raccolti;
c. dai diritti derivanti dalla utilizzazione delle opere di Pasquale Celommi e di opere acquisite di altro artista entro i limiti degli indirizzi statutari;
d. dai contributi o dai beni o servizi, o qualsiasi altra utilità, erogati o consentiti dallo Stato, o da altro ente
territoriale, pubblico, o privato, da persone fisiche previa accettazione del Consiglio di amministrazione;
e. dalle sovvenzioni ricevute per interventi della Fondazione in ambito socioculturale quale attività sussidiaria;
f. dai redditi derivanti dall’utilizzo del proprio patrimonio;
g. da ogni altra entrata vincolata a verifica ed approvazione.
 
Il patrimonio della Fondazione, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 117/2017, è fissato in un valore superiore al minimo di legge di trentamila euro. Trattasi di beni mobili durevoli del valore di euro 99.750,00, come da stima peritale redatta ai sensi dell’art. 2465 del codice civile, consistenti in: materiale bibliografico raro o di pregio; mobili d’epoca; attrezzature mediche, mobilio e libri, di ampio valore storico, appartenuti al medico Francesco Capuani e al figlio pediatra Mario Capuani martire della Resistenza; opere d’arte e collezioni di opere d’arte.
Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Titolo III

ORGANI DELLA FONDAZIONE
Art. 6 – ORGANI

Sono organi della Fondazione:
– il Comitato dei sostenitori (CdS) o Assemblea dei Soci (AdS);
– il Consiglio di amministrazione (CdA) o Organo di Amministrazione (OdA);
– il Presidente e il Vicepresidente;
– il Segretario e il Tesoriere;
– il Comitato scientifico;
– l’Organo di Controllo, il Revisore legale dei conti.

…Omissis…

                                                                                                                    Art. 13 – CARICHE SOCIALI

Le cariche di membro del Consiglio di Amministrazione, di Presidente, di Vicepresidente, Segretario, Tesoriere, di componente del Comitato Scientifico o di Responsabile delle sezioni in cui quest’ultimo si articola, sono gratuite, salvi i rimborsi spese ed i compensi per specifici incarichi disposti dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente, nei limiti disposti dallo Statuto e dai Regolamenti, nel rispetto in ogni caso dei criteri di cui al D. Lgs. 117/2017.
Qualunque variazione nel numero e nelle categorie dei membri dei vari organi di gestione non comporterà modifica statutaria, ma avverrà sempre con deliberazione del Consiglio di Amministrazione e presa d’atto del Comitato dei Sostenitori.

                                                                                                                          …Omissis…

                                                                                                                  Art. 17 – CENNI EVOLUTIVI

La Fondazione Pasquale Celommi, Ente del Terzo Settore, istituita ai sensi del D.Lgs. 117/2017 in continuità con la Fondazione Pasquale Celommi ONLUS, sorta per volontà testamentaria della Professoressa Fulvia CELOMMI, nata a Teramo il 16 agosto 1923 e deceduta a Giulianova il 15 settembre 2005, è stata riconosciuta “unica erede della testatrice” con sentenza, passata in giudicato, della Corte d’Appello di L’Aquila, n. 102/2020 del 21/01/2020, RG n. 1615/2014, Repert. n. 101/2020. La storica Villa Capuani, oggi “Capuani-Celommi” di Torricella Sicura, sita in Via A. De Gasperi n. 103, è sede legale della Fondazione che ne ha usufrutto trentennale (a partire dal 2012), mentre il Comune di Torricella Sicura ne detiene la nuda proprietà, come da atto di compravendita a rogito del notaio Eugenio Giannella di Teramo, del 18/01/2012, repertorio n. 44799, raccolta n. 13798, registrato a Teramo il 23 gennaio 2012, tale atto consegue ad un Accordo stragiudiziale di compravendita dell’immobile ed estinzione del contenzioso tra le parti (Comune di Torricella Sicura-Fondazione Pasquale Celommi), la Fondazione essendo legittimata a disporre del bene, come da sentenza, passata in giudicato, della Corte d’Appello di L’Aquila, n. 897/2018 del 14/05/2018, RG n. 968/2012, che ha confermato la sentenza, di primo grado, n. 197/2012, Rep. 246/2012, del Tribunale di Teramo, Sezione Civile.

                                                                                                                 Art 18 – NORME TRANSITORIE

Il nuovo CdA della Fondazione, eletto dal CdS, nel mese di giugno 2020, resterà in carica tre anni, a partire dall’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. In riferimento al precedente art. 5 sul patrimonio, sono ancora da stimare opere d’arte, frutto di donazioni, e altri beni mobili recuperati di recente, appartenuti alla testatrice, oltre al valore dell’usufrutto della Villa Capuani-Celommi.
Le norme del presente Statuto che entrano in contrasto con l’Atto costitutivo modificano quest’ultimo.

                                                                                                                              Art.19 – RINVIO

Per quanto non previsto col presente statuto, o previsto in contrasto, si applicano le norme del codice civile in materia di Fondazioni, del D. Lgs.117/2017 e s.m.i. e, qualora la materia non sia esaurita da tali norme, quelle sulle Associazioni o Comitati in quanto applicabili.