Statuto
FONDAZIONE PASQUALE CELOMMI ETS
Titolo I
DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPI DELL’ENTE
La Fondazione Pasquale Celommi, Ente del Terzo Settore, viene istituita, ai sensi del D.Lgs. 117/2017, in continuità con la Fondazione Pasquale Celommi ONLUS la quale è stata costituita il 16 febbraio 2007, giusto atto del notaio Andrea Costantini di Teramo, Repertorio n. 55471, Raccolta n. 23265, ed ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica dal-ìla Prefettura di Teramo il 09/07/2007, prot. n. 12447/Area IV e l’attribuzione dello stato di ONLUS dalla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate, prot. n. 12224 del 28/03/2007, ex art. 3, co. 2, DM 18/07/2003 n. 266, ai sensi dell’art. 10, del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, in quanto essa opera anche per la tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico.
La Fondazione è costituita per volontà testamentaria della professoressa Fulvia Celommi ed è intitolata a suo nonno pittore, Pasquale Celommi, ”l’artista abruzzese che nei suoi dipinti esaltò i valori religiosi, sociali e morali della sua
terra e della sua gente”.
La Fondazione ha sede in Torricella Sicura (TE), alla via A. De Gasperi n. 103, presso la Villa “Capuani-Celommi”, immobile di pregio dichiarato di interesse particolarmente importante, ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett. a del D.Lgs. 29/10/1999 n. 490, dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, decreto 11/03/2000, prot. 11645. La Fondazione può disporre di altre sedi, utili al perseguimento delle finalità statutarie.
La Fondazione non ha fini di lucro ed è Istituto di cultura teso ad esaltare i valori morali, etici ed estetici dell’uomo.
Essa, nel perseguire esclusivamente finalità di utilità sociale, civiche e solidaristiche di interesse generale, svolge attività di promozione, di formazione, di ricerca e di studio nel settore della cultura, delle arti figurative e non figurative e della comunicazione, nella forma di azione volontaria o di erogazione, produzione o scambio di beni e/o servizi.
Tra le attività di interesse generale, ai sensi D. Lgs. 117/2017, art. 5, co. 1, lett. d), e), f), h) i), k), l), v), z), si esplicitano le seguenti aree:
1. educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; in particolare cura lo sviluppo della conoscenza nei campi: delle arti, in particolare di quelle figurative e musicali; dell’architettura della città e del territorio con particolare attenzione alla cultura del progetto architettonico, urbano, urbanistico, tecnologico, del restauro e del paesaggio; della storia, soprattutto negli aspetti metodologici; del patrimonio storico-artistico e archeologico, promuovendo la comprensione dei valori di cui è portatore attraverso attività di valorizzazione a carattere formativo ed espositivo per una fruizione accessibile ed eterogenea; delle tradizioni locali colte anche attraverso l’espressione folcloristica; linguistico, con priorità dell’insegnamento delle lingue greca e latina, ma anche dei dialetti locali, quale patrimonio indispensabile per l’identificazione e la coscienza dell’autenticità popolare;
delle scienze, finalizzate alla creazione e al recupero della coscienza dell’ambiente e per la difesa del paesaggio
naturale; della medicina naturale centrata sulla prevenzione e su una visione olistica tra fattori biotici e abiotici; dell’agricoltura e dell’alimentazione salutare e tradizionale; delle scienze astronomiche, soprattutto nella prospettiva storica e della divulgazione scientifica;
2. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
3. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
4. ricerca scientifica di particolare interesse culturale e sociale;
5. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
6. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
7. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
8. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
9. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
Per il raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo la Fondazione può:
a. esercitare attività accademica in forma stabile, congressuale, seminariale o periodica;
b. collaborare con Università, Accademie e Centri di ricerca;
c. istituire o gestire scuole, corsi di perfezionamento o di specializzazione, corsi di aggiornamento, di orientamento rivolti a professionisti, docenti e ad altri operatori negli ambiti di interesse generale;
d. istituire, promuovere, sovvenzionare o gestire borse di studio e di ricerca scientifica, negli ambiti ritenuti di interesse generale. Le borse potranno essere assegnate a persone meritevoli in considerazione di: titoli scolastici posseduti, titoli scientifici acquisiti, lavoro di ricerca già svolto o da svolgere, nonché di altri requisiti che po- tranno essere individuati dal CdA della Fondazione;
e. partecipare e sostenere l’attività di Associazioni, Ordini professionali o Enti nazionali ed internazionali perseguen- ti gli stessi scopi;
f. gestire una propria biblioteca specialistica e propri ar- chivi;
g. promuovere e realizzare iniziative editoriali (scritte, au- diovisive e di tipo informatico);
h. promuovere, organizzare e finanziare convegni, riunioni, mostre, eventi espositivi nonché seminari di studio su ar- gomenti di interesse oltre a organizzare e partecipare al confronto pubblico nelle materie di cui al presente articolo.
Esercitare ogni altra attività necessaria alla realizzazione degli scopi statutari che il Consiglio di Amministrazione ri- tenga opportuna, da realizzarsi anche con mezzi, strumenti e modalità non espressamente riportati nei commi che precedono.
Gli utili di tali attività dovranno essere interamente desti- nati ai fini istituzionali essendone vietata, sotto qualunque forma, la distribuzione.
La enunciazione inclusa in questo articolo è meramente esem- plificativa e non esaustiva, rimanendo nella facoltà della Fondazione svolgere ogni altra attività analoga alle precedenti o, comunque, utile per il conseguimento delle proprie fina- lità nel rispetto del co. 1, art. 10, D. Lgs. 460/1997 e s.m.i., e del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., quali quelle descrit- te nell’art. 5, co. 1, lettere: g) formazione universitaria e post-universitaria, n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della L. 11 agosto 2014, n. 125, e s.m.i.; o) attività commer- ciali, produttive, di educazione e informazione, di promozio- ne, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto com- merciale con un produttore operante in un’area economica svan- taggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l’accesso del produttore al mercato e che preveda il pa- gamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l’obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condur- re un’esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile; q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Mini- stero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere resi- denziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sa- nitari, culturali, formativi o lavorativi; r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; s) agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni; w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse ge- nerale di cui al presente articolo, promozione delle pari op- portunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
La Fondazione, inoltre, potrà svolgere attività diverse da quelle indicate, considerandole secondarie e strumentali, ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 6 del D. Lgs. 117/2017. La loro individuazione potrà essere successivamente integrata e modificata dall’Organo di Amministrazione.
Art. 4 – ATTIVITÀ STRUMENTALI E CONNESSE
La Fondazione può fornire adeguato sostegno organizzativo e pubblicitario a tutte le iniziative di cui all’art. 3 del presente Statuto e, per il raggiungimento dei propri scopi, tra- mite il suo CdA, tra l’altro, può:
1.istituire e gestire una o più sedi museali, ovunque situate, eventualmente assumendole in proprietà o in comodato, per la conservazione, lo studio, l’esposizione e la fruizione dei beni culturali;
2.acquistare o accogliere in comodato o in deposito, le opere che accrescono il patrimonio e, comunque, ogni altro bene materiale afferente alla sua funzione e ai suoi scopi;
3.perfezionare atti e stipulare accordi strumentali alle pro- prie attività, contratti di compartecipazione, partenariato, sponsorizzazione, pubblicità, contratti d’appalto e fornitu- re, anche per la gestione di sedi museali, biblioteche e ar- chivi, nonché convenzioni con Enti pubblici e Istituzioni culturali sovranazionali, comunitarie, nazionali, con Uni- versità e Istituti d’istruzione e di cultura, con soggetti
privati, case editrici, stamperie, editori radiotelevisivi,telematici e musicali;
4.assumere partecipazioni in altri organismi pubblici o privati aventi fini analoghi;
5.aderire ad istituzioni aventi scopi analoghi od affini ai propri;
6.promuovere e svolgere altra iniziativa anche di natura com- merciale e finanziaria, nei limiti e con i requisiti previ- sti dalla normativa vigente in materia, purché non sia pura- mente speculativa, ma funzionale ai propri scopi;
7.strutturarsi in Dipartimenti e, per ciascuno, eventualmente, individuare un direttore.
Sono organi della Fondazione:
– il Comitato dei sostenitori (CdS) o Assemblea dei Soci(AdS);
– il Consiglio di amministrazione (CdA) o Organo di Amministrazione (OdA);
– il Presidente e il Vicepresidente;
– il Segretario e il Tesoriere;
– il Comitato scientifico;
– l’Organo di Controllo, il Revisore legale dei conti.
Art. 13 – CARICHE SOCIALI
Le cariche di membro del Consiglio di Amministrazione, di Presidente, di Vicepresidente, Segretario, Tesoriere, di componente del Comitato Scientifico o di Responsabile delle sezioni in cui quest’ultimo si articola, sono gratuite, salvi i rimborsi spese ed i compensi per specifici incarichi disposti dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente, nei limiti disposti dallo Statuto e dai Regolamenti, nel rispetto in ogni caso dei criteri di cui al D. Lgs. 117/2017.
Qualunque variazione nel numero e nelle categorie dei membri dei vari organi di gestione non comporterà modifica statutaria, ma avverrà sempre con deliberazione del Consiglio di Amministrazione e presa d’atto del Comitato dei Sostenitori.
…Omissis…
Art. 17 – CENNI EVOLUTIVI
La Fondazione Pasquale Celommi, Ente del Terzo Settore, istituita ai sensi del D.Lgs. 117/2017 in continuità con la
Fondazione Pasquale Celommi ONLUS, sorta per volontà testamentaria della Professoressa Fulvia CELOMMI, nata a Teramo il 16 agosto 1923 e deceduta a Giulianova il 15 settembre 2005, è stata riconosciuta “unica erede della testatrice” con sentenza, passata in giudicato, della Corte d’Appello di L’Aquila, n. 102/2020 del 21/01/2020, RG n. 1615/2014, Repert. n. 101/2020. La storica Villa Capuani, oggi “Capuani-Celommi” di Torricella Sicura, sita in Via A. De Gasperi n. 103, è sede legale della Fondazione che ne ha usufrutto trentennale (a partire dal 2012), mentre il Comune di Torricella Sicura ne detiene la nuda proprietà, come da atto di compravendita a rogito del notaio Eugenio Giannella di Teramo, del 18/01/2012, repertorio n. 44799, raccolta n. 13798, registrato a Teramo il 23 gennaio 2012, tale atto consegue ad un Accordo stragiudiziale di compravendita dell’immobile ed estinzione del contenzioso tra le parti (Comune di Torricella Sicura-Fondazione Pasquale Celommi), la Fondazione essendo legittimata a disporre
del bene, come da sentenza, passata in giudicato, della Corte d’Appello di L’Aquila, n. 897/2018 del 14/05/2018, RG n. 968/2012, che ha confermato la sentenza, di primo grado, n. 197/2012, Rep. 246/2012, del Tribunale di Teramo, Sezione Civile.
Art 18 – NORME TRANSITORIE
Il nuovo CdA della Fondazione, eletto dal CdS, nel mese di giugno 2020, resterà in carica tre anni, a partire dall’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. In riferimento al precedente art. 5 sul patrimonio, sono ancora da stimare opere d’arte, frutto di donazioni, e altri beni mobili recuperati di recente, appartenuti alla testatrice, oltre al valore dell’usufrutto della Villa Capuani-Celommi.
Le norme del presente Statuto che entrano in contrasto con l’Atto costitutivo modificano quest’ultimo.
Art.19 – RINVIO
Per quanto non previsto col presente statuto, o previsto in contrasto, si applicano le norme del codice civile in materia di Fondazioni, del D. Lgs.117/2017 e s.m.i. e, qualora la materia non sia esaurita da tali norme, quelle sulle Associazioni o Comitati in quanto applicabili.